Certificato di iscrizione camera di commercio o CCIAA: cos'è e come richiederlo online in formato…

Diritto Camerale: informazioni utili
COS’È IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE?
Per diritto camerale annuale si intende il tributo che ciascun soggetto annotato o iscritto nel registro delle imprese, ed i soggetti registrati nel REA, devono versare alla camera di commercio.
Il diritto camerale annuale deve essere pagato ad ogni camera di commercio in cui sono iscritte la sede principale dell’impresa, le eventuali sedi secondarie, e le unità locali.
Se le diverse sedi e o unità sono distribuite in province diverse da quella della sede principale, sarà necessario versare tale diritto ad ognuna delle camere di commercio competenti a seconda del territorio.
Tale imposta copre un periodo corrispettivo ad un anno solare d’iscrizione nel registro delle imprese o nel REA. Chi si dovesse cancellare durante il corso dell’anno solare dovrà comunque versare l’intero importo dovuto.
CHI È TENUTO A PAGARE OBBLIGATORIAMENTE IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE? L’ imposta che le aziende iscritte al registro delle imprese o al REA devono pagare riguarda, nello specifico, obbligatoriamente, le società di persone e di capitali.
Le imprese individuali, quelle tra professionisti, gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e i consorzi, e ancora, le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero.
CHI INVECE NON DEVE PAGARE IL DIRITTO CAMERALE ANNUALE
Diversi sono i casi che in base alla legge esentano dal pagamento del tributuo annuale alla camera di commercio. Si includono le imprese sotto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente (tranne nei casi in cui è stato concesso l’esercizio provvisorio).
Le ditte individuali cessate entro il 31 dicembre dell’anno precedente (solo se hanno presentato la domanda di cancellazione entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento). Ancora esenti dal pagamento dei diritto annuale sono le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Società che presentato la relativa domanda entro il 30 gennaio dell’anno di riferimento, e le cooperative soggette a scioglimento d’ufficio entro la fine dell’anno precedente.
CASI PARTICOLARI
Le imprese in stato di liquidazione, sospensione dell’attività o inattività, rimangono, invece, soggette all’obbligo di pagamento dell’imposta. Questo avviene per tutto il periodo in cui restano iscritte nel registro. Lo stesso vale per le imprese in amministrazione straordinaria e per quelle in stato di concordato preventivo. Esse devono proseguire coi versamenti, almeno fino a quando è autorizzato l’esercizio dell’impresa.
In caso di decesso dei singoli imprenditori, il versamento va effettuato fino all’anno della morte. Ed è a carico dagli eredi qualora non fosse stato già eseguito.
QUANTO COSTA IL DIRITTO ANNUALE
A determinare annualmente gli importi che devono essere versati per i diritti camerali annuali ci pensa un decreto. Emanato dal ministro dello sviluppo economico insieme a quello dell’economia e delle finanze. Le camere di commercio, a loro volta, possono aumentare la misura così fissata fino ad un massimo del 20%.
Le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese versano un diritto fisso di 88 euro. Salito a 200 euro per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Chi è iscritto al REA, invece, ha versato in via transitoria un diritto fisso di 30 euro. Le società semplici agricole state pagano un importo fisso e transitorio di 100 euro.
Le imprese che svolgono la propria attività anche tramite unità locali versano, per ciascuna di esse e alla camera di commercio sotto la cui territorialità rientra l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Entro un tetto massimo di 200 euro. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono pagare alle camere di commercio dove hanno sede l’unità locale o la sede secondaria un diritto fisso di 110 euro.
Il diritto annuale cciaa fisso per le altre imprese iscritte al registro, infine, è stabilito in relazione al fatturato conseguito nell’esercizio dell’anno precedente, e va da un minimo di 200 ad un massimo di 40.000 euro. Diritto camerale online? Vai su Digitalvisure.it