Elaborato planimetrico: di che documento parliamo? Quando è necessario richiederlo? Partiamo dalla definizione della Agenzia…

Decreto Natale 2020. Cosa è successo?
DPCM 3 dicembre 2020 quali sono gli spostamenti possibili? Dopo l’annuncio del nuovo decreto natale 2020 sono tanti gli interrogativi. In merito a quello che si potrà o non potrà fare durante questi giorni di festa che vanno dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Sicuramente due restano i punti saldi del Governo: il divieto di spostamento con coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 (il 1° gennaio 2010 verrà esteso fino alle ore 7), se non per comprovati motivi di prime necessità, lavoro o salute. E la conferma delle restrizioni per ogni regione in base al colore assegnatogli (giallo, arancione, rosso) in relazione alle attività commerciali e di ristorazione.
Per quanto riguarda gli spostamenti, considerando i divieti già espressi, il decreto natale 2020 prevede che nei giorni compresi dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sarà comunque concesso fare rientro nella propria città di residenza, domicilio, o abitazione.
Decreto Natale 2020. Coniugi o Partner?
Ad esempio, se il partner o il coniuge vive in una città diversa per motivi di lavoro o per altri motivi, avrà quindi la possibilità di spostarsi per ricongiungersi al suo partner o al suo coniuge anche dopo il 21 dicembre, ma soltanto se il luogo delineato per la ricongiunzione coincide con quello del domicilio, residenza o abitazione. Per maggiore chiarezza su questo concetto il decreto natale 2020 fornisce una definizione giuridica di questi tre termini:
- Per residenza si intende quel luogo dove la persona abitualmente dimora. Risultante dai registri anagrafici, conoscibile e verificabile in ogni momento;
- Per domicilio si intende quel luogo, che può essere diverso dalla residenza; luogo dove la persona stabilisce la sede primaria dei propri interessi e affari;
- Per l’abitazione, non esiste una definizione tecnico-giuridica.
Secondo i fini del DPCM 3 dicembre 2020 l’abitazione viene identificata come il luogo dove si abita con una certa stabilità e continuità (ovvero per periodi continui durante l’anno, anche se dalla durata limitata). O con frequenza e periodicità abituali (ad esempio soltanto alcuni giorni della settimana: per studio, lavoro, o altre esigenze).
Dalla nozione di abitazione comunque restano escluse le seconde case che si usano per le vacanze. Pertanto le distinzioni tra zona gialla, arancione e rossa e le corrispettive limitazioni, restano valide in materia di spostamenti verso la seconda casa.
Se la seconda casa è locata in una regione diversa da quella di domicilio o residenza abituale, entro il 20 dicembre è consentito raggiungerla. O viceversa dopo il 7 gennaio, sempre a condizione che alla data del 20 dicembre il luogo di destinazione e quello di partenza non siano zona rossa o arancione.
21 Dicembre – 6 Gennaio e seconde case
Nel periodo 21 dicembre-6 gennaio, le seconde case poste nella stessa regione ma in un comune diverso saranno raggiungibili solo in zona gialla. Ad eccezione dei giorni di Natale, Santo Stefano e il 1° gennaio. Nelle zone arancioni e gialle le seconde case poste nello stesso comune invece saranno sempre raggiungibili, fermo restando il coprifuoco della fascia oraria 22 – 5, con estensione alle ore 7 per il 1° gennaio.
Nel periodo 21 dicembre – 6 gennaio gli spostamenti tra luoghi in area gialla sono invece consentiti solo se si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione nella regione o provincia autonoma di destinazione.
Una delle FAQ più ricorrenti inerenti agli aggiornamenti del decreto natale 2020 riguarda agli spostamenti verso un’altra regione. Durante le feste, per andare a trovare i genitori anziani ma in buona salute. Una possibilità attualmente esclusa, posto che il 25, 26 dicembre ed il 1° gennaio sarà possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.
Resta quindi preclusa anche la possibilità di far visita ad un parente autosufficiente che vive da solo in un altro comune, semplicemente per alleviarne la solitudine durante le feste.
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